Attraverso l’app Confirmo le agenzie assicurative possono garantire uno standard più elevato di comunicazione ai propri clienti e allo stesso momento compilare le valutazioni di rischio – risk assessment – con dati più trasparenti. La scelta di un prodotto assicurativo diventa più consapevole: con la sua interfaccia, consultabile, anche da remoto, su ogni dispositivo digitale. Ogni utente può avere il tempo di recepire tutte le informazioni e poi, tramite il motore di valutazione della comprensione, può, rispondendo ad alcune semplici domande, certificare di aver davvero capito i termini e le condizioni del prodotto.
Firma elettronica per il settore assicurativo
Confirmo - La firma digitale consapevole per la sottoscrizione di polizze più sicure a valore legale
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Perché scegliere Confirmo
Valutazione del rischio automatica
Confirmo garantisce più trasparenza anche per le agenzie assicurative, gestendo in automatico la procedura di valutazione del rischio del cliente. Invece di affidare questo processo – necessario per definire i profili di rischio e la scelta del prodotto assicurativo più adatto – alla lentezza e agli errori della carta,i clienti potranno, rispondendo alle domande gestite dal modulo software Confirmo interactive information management, fornire le informazioni più adatte a delineare il profilo di rischio più fedele alla realtà. Liberati da questa incombenza, gli operatori e gli agenti assicurativi potranno dedicare alla clientela tempo, di maggiore qualità, riducendo i possibili contenziosi.
E' sempre il momento giusto per chiudere un accordo
I problemi del processo tradizionale
Gli utenti possono dimenticare fino all'80% delle informazioni rilasciate in fase di consulenza, questo genera fraintendimenti e false aspettative che rallentano o riducono le possibilità di concludere un contratto.
Gap comunicativo
Reclami e cause legali
Compliance
Impatto organizzativo
Un'interfaccia per firmare documenti semplice, a portata di click
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Tutte le firme elettroniche sicure, a valore legale, in un'unica piattaforma conforme ad eIDAS e AgID. Anche da remoto!
Come cambia il quadro normativo per la sottoscrizione di polizze assicurative
Domande frequenti
Si possono inserire più firmatari per la firma di un contratto?
Certo!
Confirmo ha la possibilità di specificare all’interno del pannello di controllo le unità operative all’interno dell’organizzazione e di definire per ogni unità i template documentali che devono essere utilizzati e per ogni template documentali posso decidere di abilitare alla firma uno o più firmatari in modo semplice ed intuitivo.
Si può firmare una polizza assicurativa con una firma digitale?
Anche una polizza assicurativa, qualora redatta come documento informatico, ricade secondo il regolamento IVASS nel caso (B): “... la polizza può essere formata come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale...” (Reg. IVASS n° 8/2015, art. 13).
In altre parole: se la polizza è proposti a al cliente in forma di documento informatico, dovrà poi essere sottoscritta con firma elettronica avanzata, o qualificata o firma digitale.
Contratto Bancario e Polizza assicurativa: quale firma elettronica?
Il tipo di firma da apporre su un contratto (redatto come documento informatico) è ben definito nell’art. 21, comma 2-bis del CAD, che identifica due gruppi di scritture private (non si considerano quelle con sottoscrizione autentica):
- scritture private di cui all’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile: obbligo - a pena di nullità - di firma elettronica qualificata o firma digitale. Cioè: per queste scritture private NON è prevista la firma elettronica avanzata o una firma elettronica senza identificazione univoca del firmatario
- scritture private di cui all’articolo 1350, primo comma, numero 13, del codice civile, definiti come “altri atti specialmente indicati dalla legge”: obbligo - a pena di nullità - di firma elettronica avanzata, o qualificata o firma digitale. Anche in questo caso, non si prevede la firma elettronica “semplice”, cioè senza identificazione univoca del firmatario.
Un dubbio per il punto (B) potrebbe quindi essere: i contratti bancari o di investimento rientrano, o no, in questi ultimi “atti specialmente indicati dalla legge” di cui all’art. 1350, n° 13, c.c.?
Nel Testo Unico Bancario (DLGS 385/1993 e ss.mm.ii), e come anche confermato dal provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, i contratti bancari si prevedono “redatti per iscritto” (a pena di nullità, TUB art. 117, comma 1)) e che “il documento informatico soddisfa i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge” – cioè ricadono nel il caso (B).
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