Il nuovo quadro normativo europeo, negli ultimi anni, ha innalzato di molto le tutele nei confronti dei clienti degli istituti bancari. In primis, la legge impone che ogni utente, prima di sottoscrivere qualsiasi accordo, sia debitamente ragguagliato su termini e condizioni. Inoltre, è importante, prima di arrivare alla firma, appurare che il cliente abbia effettivamente compreso. Questa attenzione è richiesta sia alle banche tradizionali, con filiali e operatori allo sportello, sia per le banche on-line, per le quali i rapporti con i clienti vengono gestiti esclusivamente attraverso pc o smartphone.
Firma elettronica per il settore bancario
Confirmo - La firma digitale consapevole per chiudere accordi in sicurezza
Home Firma elettronica per il settore bancario
Perché scegliere Confirmo?
Maggiore tutela
Chiudi contratti, anche da remoto, in sicurezza
Confirmo è lo strumento ideale per gestire le informative e per raccogliere le adesioni a valore legale da parte dei clienti. Attraverso un uso sapiente della multimedialità e di interfacce semplici e comprensibili, tutti i clienti potranno contare su una qualità espositiva elevata dei prospetti informativi, con elevati standard di chiarezza sia che sottoscrivano i prodotti recandosi allo sportello della filiale del paese sia che lo facciano da casa, attraverso lo schermo del proprio cellulare.
Certifica la comprensione
I problemi comuni
Gli enti devono assicurare ai clienti un'informazione corretta, chiara ed esauriente che agevoli la comprensione delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dei prodotti finanziari proposti e ne consenta la facile confrontabilità con altre offerte.
Gap comunicativo
Reclami e cause legali
Compliance
Impatto organizzativo
Personalizza i contratti e cogli l'attimo dei tuoi clienti
Quale firma elettronica scegliere per chiudere gli accordi
Tutte le firme sicure, a valore legale, in un'unica piattaforma conforme ad eIDAS e AgID anche da remoto!
Domande frequenti
Contratto Bancario e Polizza assicurativa: quale firma elettronica?
Il tipo di firma da apporre su un contratto (redatto come documento informatico) è ben definito nell’art. 21, comma 2-bis del CAD, che identifica due gruppi di scritture private (non si considerano quelle con sottoscrizione autentica):
- scritture private di cui all’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile: obbligo - a pena di nullità - di firma elettronica qualificata o firma digitale. Cioè: per queste scritture private NON è prevista la firma elettronica avanzata o una firma elettronica senza identificazione univoca del firmatario
- scritture private di cui all’articolo 1350, primo comma, numero 13, del codice civile, definiti come “altri atti specialmente indicati dalla legge”: obbligo - a pena di nullità - di firma elettronica avanzata, o qualificata o firma digitale. Anche in questo caso, non si prevede la firma elettronica “semplice”, cioè senza identificazione univoca del firmatario.
Nel Testo Unico Bancario (DLGS 385/1993 e ss.mm.ii), e come anche confermato dal provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, i contratti bancari si prevedono “redatti per iscritto” (a pena di nullità, TUB art. 117, comma 1)) e che “il documento informatico soddisfa i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge”.
Un contratto bancario può essere firmato digitalmente?
Anche un contratto bancario, qualora redatto come documento informatico, ricade secondo il regolamento IVASS nel caso (B): “... la polizza può essere formata come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale...” (Reg. IVASS n° 8/2015, art. 13).
In altre parole: se l'accordo bancario è proposta al cliente in forma di documento informatico, dovrà poi essere sottoscritta con firma elettronica avanzata, o qualificata o firma digitale.
Vuoi scoprire cosa può fare Confirmo per la tua attività?
Compila il form, un nostro consulente esperto ti contatterà al più presto